Statuto

STATUTO
della
FONDAZIONE HAIKU LUGANO

1. Denominazione

Sotto la denominazione “FONDAZIONE HAIKU LUGANO” è costituita una fondazione ai sensi degli articoli 80 e seguenti del Codice Civile Svizzero (In seguito: CCS).

2. Sede

La Fondazione ha sede a Lugano. Con l’approvazione dell’Autorità di vigilanza, il Consiglio di fondazione può trasferire la sede della fondazione in un’altra località in Svizzera.

3. Scopo

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa, animata dai principi dell’umanesimo e dell’amore per il prossimo, svolge la propria attività nel settore della beneficenza, nonché attività connesse a detto settore, secondo il libero apprezzamento del Consiglio di Fondazione.

2. In particolare la Fondazione ha lo scopo di promuovere, incoraggiare e fornire concretamente aiuto e assistenza, anche al fine di favorirne l’inserimento sociale, a persone di ogni età che siano nel bisogno o nella sofferenza a causa di malattia, isolamento o miseria, in qualunque paese del globo esse si trovino.La Fondazione promuoverà e sosterrà, altresì, iniziative e attività di sensibilizzazione sociale verso i problemi della povertà, dell’emarginazione e dei diritti umani fondamentali, adoperandosi ad ogni livello in tutto quanto possa giovare al recupero morale e materiale di individui e famiglie in gravi difficoltà.  La Fondazione sosterrà in particolare l’azione del volontariato e della cooperazione allo sviluppo, agendo in piena sinergia con le organizzazioni che si impegnano nel ripristino di uno stato di diritti sociali e civili che ponga al centro la dignità della persona.

3. La Fondazione svolgerà la sua attività prevalentemente in Paesi in via di sviluppo e in Italia.

4. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà stipulare accordi e convenzioni con altre fondazioni, enti o istituzioni nazionali o internazionali, che perseguono scopi analoghi. Eventuali contributi o aiuti a tali enti sarà possibile solo se essi beneficiano dell’esenzione fiscale.

4. Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da un capitale iniziale conferito dal fondatore.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con liberalità, contributi, donazioni, successioni e legati.

3. Tutte le devoluzioni devono essere accettate dal Consiglio di fondazione.

5. Principi per l’amministrazione e la gestione del patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione non potrà essere utilizzato.

2. Per il conseguimento del suo scopo, la Fondazione utilizzerà, secondo il giudizio del Consiglio di fondazione:

a. l’utile del patrimonio iniziale,
b. le devoluzioni ricevute, avendo cura di garantire la continuità della Fondazione e nel rispetto della volontà dei donatori.

3. Il patrimonio della Fondazione sarà investito secondo criteri di una prudente amministrazione e avendo cura di garantire li perseguimento dello scopo di cui all’articolo 3 del presente Statuto.

4. La definizione della politica di investimento, il controllo di esecuzione della stessa, la definizione del rischio secondo I criteri della prudenza e la sua valutazione spettano al Consiglio di Fondazione.

6. Organizzazione

Gli organi della Fondazione sono:

a) Il Consiglio di Fondazione;
b) l’Ufficio di Revisione.

7. Il Consiglio di Fondazione

1. Numero
Il Consiglio di Fondazione sarà composto da 3 a 5 membri.

2. Prima composizione
Il primo Consiglio di Fondazione è nominato dal fondatore.

3. Altri membri
Il Consiglio di Fondazione elegge per cooptazione gli altri membri, fino a raggiungere il numero massimo di 5 membri e sostituisce quelli dimissionari.

4. Requisiti dei membri della Fondazione
Per la carica di membro del Consiglio di Fondazione verranno prese in considerazione persone interessate alle attività indicate nello scopo della Fondazione.

5. Durata del mandato
I membri del consiglio di fondazione restano in carica per quattro anni e possono sempre essere rieletti. Per ogni periodo amministrativo la nomina del consiglio di fondazione è fatta dai membri in carica per cooptazione.Se durante il periodo di carica alcuni membri del Consiglio di Fondazione si ritirano, il Consiglio di Fondazione dovrà nominarne altri per il periodo restante.

6. Motivi di esclusione dal Consiglio di Fondazione
L’esclusione di un membro del Consiglio di Fondazione può avvenire in qualsiasi momento, quando lo stesso non abbia assolto i propri impegni verso la Fondazione o non sia più in grado di esercitare nel modo dovuto la propria carica.L’esclusione è decisa dagli altri membri del Consiglio di Fondazione, con la maggioranza dei due terzi.

7. Carica onorifica
La carica di membro del Consiglio di Fondazione è onorifica. Eventuali indennità ai membri del Consiglio per prestazioni che esulano dall’attività ordinaria, andranno preventivamente concordate con la competente Autorità che riconosce lo statuto di pubblica utilità e l’esenzione fiscale.Le spese vive possono essere rimborsate; Il Regolamento della Fondazione (art. 10) ne fissa le modalità.

8. Riunioni
Il Consiglio di Fondazione si riunisce almeno 2 volte all’anno o quando Il Presidente o la maggioranza dei membri ne fanno richiesta.

9. Convocazioni
L’invito alle riunioni del Consiglio di Fondazione con l’ordine del giorno, deve essere ricevuto almeno 20 (venti) giorni prima della data della riunione; farà fede, al fine del computo dei giorni, la data di ricezione della comunicazione. Entro un congruo termine, non inferiore a 10 giorni, dovrà essere inviata a tutti i membri del Consiglio di Fondazione la documentazione necessaria per le delibere.Le comunicazioni e la trasmissione dei documenti avviene per posta, per fax o per posta elettronica.

10. Quorum
Il Consiglio di Fondazione costituisce il quorum quando la maggioranza dei membri è presente. Ogni e qualsiasi decisione è presa dalla maggioranza dei presenti a meno che una maggioranza qualificata non sia richiesta dallo Statuto. Le decisioni di modificare lo statuto e quelle di cui all’articolo 16, richiedono l’unanimità dei membri del Consiglio.

11. Decisioni per via di circolazione
Con il consenso unanime dei membri del Consiglio, le decisioni possono essere prese anche per via di consenso individuale; in tal caso i membri esprimono per scritto il loro voto. Le decisioni prese per via di consenso individuale soggiacciono alle regole del quorum Indicato al punto precedente e le stesse saranno menzionate nel verbale della seduta seguente.

12. Verbale
Di tutte le riunioni è tenuto un verbale, che contiene le decisioni prese.

8. Competenze del Consiglio di Fondazione

1. Al Consiglio di Fondazione competono la direzione della Fondazione e tutte le mansioni di cui non siano espressamente incaricati altri organi ai sensi del presente Statuto.

2. In particolare, il Consiglio di Fondazione:

a) definisce le linee guida dell’attività della Fondazione;
b) amministra l’intero patrimonio della Fondazione;
c) può emanare il Regolamento della Fondazione (di seguito, “Regolamento”);
d) trova i mezzi finanziari per l’adempimento degli scopi della Fondazione;
e) impegna la Fondazione verso terzi e definisce i diritti di firma;
f) esamina le proposte presentate, decide le azioni da intraprendere e gli aiuti da concedere;
g) verifica l’uso dei mezzi impegnati;
h) nomina nel proprio interno:
– il Presidente
– e il Vicepresidente, che sostituisce li Presidente in caso di impedimento;
i) nomina l’Ufficio di revisione.

3. Inoltre, il Consiglio di fondazione, è abilitato a proporre all’Autorità di vigilanza le modifiche dello statuto, secondo gli articoli 86 e 86 lettera b) CCS.

9. Segretario

1. Il Segretario della Fondazione, ove nominato dal Consiglio di Fondazione, coadiuva il Consiglio di Fondazione nella gestione della Fondazione.

2. Il Segretario potrà essere scelto al di fuori del Consiglio di Fondazione.

10. Regolamento

1. Qualora il Consiglio di Fondazione decidesse di adottare il Regolamento, nello stesso saranno indicate le regole relative all’organizzazione e al funzionamento generale della Fondazione e dei suoi organi.

2. Il Regolamento e le sue eventuali successive modifiche saranno sottoposti all’Autorità di vigilanza per approvazione.

11. Rapporto di attività e conti annuali

1. La Fondazione chiude il suo esercizio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Fondazione presenta ogni anno il rapporto di attività e i conti consuntivi all’Autorità di Vigilanza, nonché il verbale di approvazione dei conti.

12. Diritto di firma

La Fondazione è rappresentata con firma collettiva a due del Presidente e del vice presidente, tra loro o ciascuno di essi con altro membro del Consiglio di fondazione avente diritto di firma.

13. Ufficio di Revisione

1. Il Consiglio di Fondazione nomina un organo di controllo (di seguito: “Ufficio di Revisione”) esterno ed indipendente avente il compito di:

a) verificare annualmente i conti e i bilanci della Fondazione e redigere il rapporto destinato al Consiglio di Fondazione;
b) controllare che le disposizioni del presente Statuto e, in particolare, gli scopi della Fondazione siano rispettati.

2. L’Ufficio di Revisione è composto da un ufficio professionale di revisione, resta in carica un anno ed è sempre rieleggibile.

3. La funzione di revisore non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Fondazione.

14. Responsabilità degli organi della fondazione

1. Tutte le persone incaricate dell’amministrazione, della direzione o della revisione rispondono personalmente verso la fondazione dei danni cagionati mediante violazione, intenzionale o per negligenza, dei loro doveri.

2. Se più persone sono tenute a risarcire un danno, ognuna di queste risponde solidalmente con le altre nella misura in cui, tenuto conto della rispettiva colpa e delle circostanze, il danno possa esserle imputato personalmente.

3. Il Consiglio di fondazione può stipulare una polizza responsabilità civile (RC) per le attività dei membri del Consiglio, delle persone incaricate dell’amministrazione e della revisione.

15. Vigilanza

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Confederazione.

16. Durata e fine

1. La durata della Fondazione è illimitata.

2. Lo scopo della Fondazione può essere modificato alle condizioni di cui agli artt. 86 o 86a CCS.

3. Se per raggiungere In modo più efficace, razionale ed economico i suoi scopi il Consiglio di fondazione ritenesse necessaria una stretta collaborazione con un altro ente di diritto svizzero o straniero avente scopi analoghi, carattere di pubblica utilità e il beneficio dell’esenzione fiscale, lo stesso Consiglio, con decisione unanime, potrà proporre all’Autorità di vigilanza le eventuali necessarie modifiche dello statuto.

4.  Se per qualsiasi motivo la Fondazione dovesse cessare di esistere, il patrimonio rimanente, previo consenso dell’Autorità di Vigilanza, sarà devoluto, con decisione unanime del Consiglio di fondazione, ad altro ente di diritto svizzero o straniero con scopi analoghi con carattere di pubblica utilità e avente diritto al beneficio dell’esenzione fiscale; in ogni caso è esclusa la restituzione del patrimonio della fondazione al fondatore o ai suoi eredi.

Lugano, 3 luglio 2014